OGNI MULTA ELEVATA IN SEGUITO A RILEVAZIONI EFFETTUATE PER MEZZO DI TELECAMERE (AUTOVELOX E SIMILARI, TUTOR, ZTL, CORSIE, REVISIONE VEICOLO E MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA) E' NULLA
In seguito alla epocale ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 10505 del 18.04.2024) ogni verbale elevato in seguito a pretese infrazioni accertate per mezzo di sistemi di rilevazione non omologati può (anzi, DEVE) essere impugnato in quanto ad oggi, ad eccezione del sistema di rilevazione del transito sulle corsie preferenziali denominato K53800 (della Project Automation S.p.A.), non esiste sull'intero territorio nazionale un sistema di rilevazione dotato della omologazione prevista dall'art. 142 comma 6 del Codice della Strada.
Di seguito il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte: “l’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova”.