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AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2024
Informiamo tutti gli interessati che con la legge di conversione del Decreto Milleproroghe entrata in vigore il 29/02/2024 la sospensione della riscossione delle multe di € 100,00 previste per gli over 50 non vaccinati, dopo essere stata prorogata dal 30/06/23 al 30/06/24 è stata ulteriormente prorogata al 31/12/2024.
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AGGIORNAMENTO DEL 15/05/2023
CON PROVVEDIMENTO ENTRATO IN VIGORE IN DATA 11/05/2023 LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE MULTE E' STATA PROROGATA FINO AL 30/06/2024.
DI SEGUITO IL LINK ALLA COMUNICAZIONE UFFICIALE PRESENTE SUL SITO DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: CLICCARE SUL SEGUENTE LINK E SELEZIONARE "SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO"
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AGGIORNAMENTO DEL 13/03/2023:
FINALMENTE ADER PUBBLICA NELLE FAQ LA RISPOSTA AL QUESITO SULLE MULTE NOTIFICATE IN CORSO DI SOSPENSIONE: CLICCARE SUL SEGUENTE LINK E SELEZIONARE "SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO"
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AGGIORNAMENTO DEL 08/03/2023:
CALCOLO TERMINI PER PAGARE O FARE RICORSO
PER TUTTI COLORO CHE AVESSERO RICEVUTO LA NOTIFICAZIONE DELLA MULTA (AVVISO DI ADDEBITO) IN DATA SUCCESSIVA AL 30/12/2022 (QUINDI DAL 31/12/2022 COMPRESO IN POI) I TERMINI PER PAGARE L'AVVISO DI ADDEBITO O PER FARE RICORSO SCADRANNO NELLE SEGUENTI DATE:
IMPUGNARE ENTRO IL 30/07/2023 (COMPRESO)
PAGARE ENTRO IL 29/08/2023 (COMPRESO)
ATTENZIONE: SCONSIGLIAMO ASSOLUTAMENTE DI PAGARE LE MULTE PRIMA DEL 01/07/2023 PERCHE' QUALORA IL GOVERNO DOVESSE DECIDERE DI ANNULLARLE DEFINITIVAMENTE IL PAGAMENTO NON SAREBBE RIMBORSABILE
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AGGIORNAMENTO DEL 12/01/2023
ESEMPI SU COME PROCEDERE PER MULTE NOTIFICATE PRIMA E DOPO LA SOSPENSIONE:
ATTENZIONE: SCONSIGLIAMO A CHI AVESSE GIÀ RICEVUTO DETTE MULTE DI PAGARLE O IMPUGNARLE PRIMA DEL 01/07/2023:
NON VANNO PAGATE PERCHE’ SE POI DETTE MULTE DOVESSERO VENIRE ANNULLATE DEL TUTTO IL PAGAMENTO NON VERREBBE RIMBORSATO.
NON VANNO IMPUGNATE PERCHE’ SI DOVREBBERO SPENDERE DEI SOLDI (€ 55,05 = € 43,00 PER LA TASSA + € 12,05 PER IL COSTO DELLA RACCOMANDATA CON LA QUALE SI DOVREBBE DEPOSITARE IL RICORSO) CHE, SE POI LE MULTE DOVESSERO VENIRE ANNULLATE PER LEGGE, SAREBBERO SOLDI PERSI.
ESEMPI:
MULTA NOTIFICATA IL 02/12/22: - per PAGARE (termine 60 giorni): ultimo giorno utile = 1 agosto 2023. - per IMPUGNARE (termine 30 giorni): ultimo giorno utile = 2 luglio 2023.
MULTA NOTIFICATA IL 20/12/22: - per PAGARE (termine 60 giorni): ultimo giorno utile = 19 agosto 2023. - per IMPUGNARE (termine 30 giorni): ultimo giorno utile = 20 luglio 2023.
MULTE NOTIFICATE DAL 31/12/2022 IN POI: - per PAGARE (termine 60 giorni): ultimo giorno utile = 29 agosto 2023. - per IMPUGNARE (termine 30 giorni): ultimo giorno utile = 30 luglio 2023.
N.B.
nel calcolo non va considerato il giorno in cui si è ricevuta la notificazione della multa.
N.B. 2
la legge è entrata in vigore il 31 dicembre, data che quindi non va considerata nel calcolo dei termini (ovvero: la data del 30 dicembre deve essere considerata come l' ultimo giorno perso per pagare o impugnare, quella del 31 dicembre invece come primo giorno interessato dalla sospensione e quindi non si conta nel calcolo dei giorni persi per pagare o impugnare).
N.B. 3
per chi ha ritirato la multa depositata presso l'ufficio postale o la casa comunale, la data di notificazione coincide con quella del ritiro soltanto se il ritiro è avvenuto entro il 10° giorno successivo al deposito. Per chi invece la ha ritirata oltre il 10° giorno successivo al deposito la data di notificazione è quella del 10° giorno successivo al deposito.
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AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2023
MULTE OVER 50 ATTENZIONE: COME TEMEVAMO LA LEGGE ENTRATA IN VIGORE IERI (31/12/22) NON PREVEDE L'AZZERAMENTO DEI TERMINI PER PAGARE O IMPUGNARE E CIÒ DETERMINA UNA GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CHI HA GIÀ RICEVUTO LA NOTIFICA DELLA MULTA E CHI NON LA HA RICEVUTA. DI seguito le istruzioni per calcolare i termini per pagare o impugnare le multe ricevute prima della entrata in vigore della sospensione della riscossione (indicando, a titolo esemplificativo, la date di notificazione in quelle del 20 dicembre 2022 e 2 dicembre 2022).
N.B.
nel calcolo non va considerato il giorno in cui si è ricevuta la notificazione della multa.
N.B. 2
la legge è entrata in vigore il 31 dicembre, data che quindi non va considerata nel calcolo dei termini (ovvero: la data del 30 dicembre deve essere considerata come l' ultimo giorno perso per pagare o impugnare, quella del 31 dicembre invece come primo giorno interessato dalla sospensione e quindi non si conta nel calcolo dei giorni persi per pagare o impugnare).
N.B. 3
per chi ha ritirato la multa depositata presso l'ufficio postale o la casa comunale, la data di notificazione coincide con quella del ritiro soltanto se il ritiro è avvenuto entro il 10° giorno successivo al deposito. Per chi invece la ha ritirata oltre il 10° giorno successivo al deposito la data di notificazione è quella del 10° giorno successivo al deposito.
ESEMPI:
MULTA NOTIFICATA IL 02/12/22: - per PAGARE (termine 60 giorni): ultimo giorno utile = 1 agosto 2023. - per IMPUGNARE (termine 30 giorni): ultimo giorno utile = 2 luglio 2023.
MULTA NOTIFICATA IL 20/12/22: - per PAGARE (termine 60 giorni): ultimo giorno utile = 19 agosto 2023. - per IMPUGNARE (termine 30 giorni): ultimo giorno utile = 20 luglio 2023.
MULTE NOTIFICATE DAL 31/12/2022 IN POI: - per PAGARE (termine 60 giorni): ultimo giorno utile = 29 agosto 2023. - per IMPUGNARE (termine 30 giorni): ultimo giorno utile = 30 luglio 2023.
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AGGIORNAMENTO DEL 30/12/2022
MULTE PER OVER 50: La sospensione fino al 30 giugno della riscossione delle multe di € 100 previste per gli over 50 non vaccinati È LEGGE!
Oggi 30 Dicembre il disegno di Legge di conversione del c.d. "Decreto Rave Party" è stato definitivamente approvato.
Appena sarà reso disponibile il testo lo commenteremo.
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AGGIORNAMENTO DEL 29/12/2022
MULTE PER OVER 50: La Camera ha votato la fiducia, al Disegno di Legge n. 705 di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162 soprannominato "Decreto Rave Party" (che prevede anche la sospensione della riscossione delle multe previste per gli Over 50 non vaccinati).
Ora manca soltanto la firma del Presidente della Repubblica: entrerà in vigore domani 30 Dicembre..
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AGGIORNAMENTO DEL 28/12/2022
MULTE PER OVER 50:
Il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge n. 705 di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162 soprannominato "Decreto Rave Party", disegno di legge che prevede anche la sospensione della riscossione (e dei termini per pagare o impugnare) delle multe previste per gli Over 50 non vaccinati.
Il voto di fiducia avrà inizio oggi alle ore 17:25..
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AGGIORNAMENTO DEL 18/12/2022
Il 15 Dicembre scorso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha iniziato l'esame del testo approvato dal Senato del disegno di legge di conversione del "Decreto Rave Party-Covid" (testo che prevede la sospensione della riscossione delle multe per gli over 50 non vaccinati).
L'esame in aula è fissato per il 28 Dicembre e quindi la definitiva entrata in vigore della sospensiva sulle multe è prevista per i primi di gennaio.
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AGGIORNAMENTO DEL 16/12/2022
La sospensione che verrà introdotta con l'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge 162/2022 riguarderà non soltanto la riscossione delle multe ma anche i termini per pagarle o impugnarle: se ad esempio si fosse ricevuta la multa il 10 dicembre e la sospensione dovesse entrare in vigore il 20 dicembre, si sarebbero persi (come giorni utili per pagare o impugnare) i 10 giorni decorrenti dal 10 al 20 dicembre ma resterebbero comunque 20 giorni a partire dal primo luglio per promuovere il ricorso (se invece si decidesse di pagare ne resterebbero 50). Ciò a meno che nella norma non verrà contenuta la espressa previsione dell'azzeramento dei termini per tutti coloro che hanno ricevuto la notificazione della multa prima della entrata in vigore della sospensione: in tal caso i termini di 30 e 60 giorni decorreranno per intero a partire dal 1 luglio 2023.
Attenzione: se le multe dovessero venire confermate per dopo il 30 giugno NON METTEREMO A DISPOSIZIONE UN MODELLO DI RICORSO PERCHE' SAREBBE CONTROPRODUCENTE PER IL RICORRENTE: la multa, infatti, andrebbe impugnata con un procedimento di opposizione alla esecuzione ex art 615 comma 1 c.p.c. per il quale è fortemente consigliato essere rappresentati da un Avvocato (cosa che noi faremo gratuitamente), diversamente ci si troverebbe a dover replicare ad eccezioni di diritto (ed a discuterle davanti ad un Giudice) sollevate da Avvocati della Avvocatura Generale dello Stato.
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AGGIORNAMENTO DEL 08/12/2022
Il 6 Dicembre la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento alla legge di conversione del Decreto-Legge 162/2022 che prevede che “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 30 giugno 2023 sono sospese le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.” L’emendamento entrerà in vigore solo con l’approvazione definitiva della legge di conversione, presumibilmente a breve, considerato che il decreto-legge scade il 30 dicembre. Raccomandiamo a chiunque dovesse già aver ricevuto la multa (si badi bene: la multa vera e propria, non la comunicazione di avvio del procedimento che la ha preceduta) di non pagarla perché con il pagamento il procedimento si conclude e quindi i pagamenti effettuati prima della entrata in vigore della legge non sono rimborsabili.
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AGGIORNAMENTO DEL 01/12/2022
Purtroppo abbiamo avuto notizia che ieri sono state notificate le prime multe: ci raccomandiamo di non pagarle e non contestarle finché non sarà scaduta la sospensione prevista dalla Legge di conversione del "Decreto Rave Party" (30/06/2023).
Successivamente al 30/06/2023 e soltanto in mancanza di altri provvedimenti che dovessero prorogare la sospensione o annullare definitivamente le multe, PER CHI VORRA’ POTREMO FARE RICORSO GRATUITAMENTE (ESCLUSE LE SPESE) AL GIUDICE DI PACE.
NOI OPERIAMO IN TUTTA ITALIA: IL RICORSO VERREBBE DEPOSITATO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE COMPETENTE TERRITORIALMENTE (VERIFICARE AL SEGUENTE LINK QUALE E' IL GIUDICE DI PACE COMPETENTE IN BASE AL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA: https://www.avvocatoandreani.it/servizi/ricerca-uffici-giudiziari-per-comune.php )
A MEZZO POSTA RACCOMANDATA E PERTANTO IL LUOGO DI RESIDENZA DEL RICORRENTE, ANCHE SE IN CITTA' MOLTO DISTANTI DALLA NOSTRA SEDE (ROMA) È IRRILEVANTE.
RIGUARDO AI COSTI, PER “GRATUITAMENTE” SI INTENDE CHE L’AVV. CHE CURERÀ IL RICORSO NON RICHIEDERÀ ALCUN ONORARIO MA SOLTANTO LE SPESE, OVVERO:
1) SPESE PER L’INVIO DEL RICORSO A MEZZO RACCOMANDATA (€ 12,05);
2) SPESE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO OVVERO DELLA TASSA DOVUTA ALLO STATO PER ACCEDERE AL GIUDICE DI PACE (€ 43,00);
3) SOLO PER I RESIDENTI FUORI ROMA: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELL'AVVOCATO CHE DA ROMA DOVRÀ RECARSI IN UDIENZA PRESSO IL GIUDICE DI PACE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN BASE ALLA RESIDENZA (BIGLIETTO TRENO + EVENTUALE PERNOTTAMENTO IN HOTEL A TRE STELLE).
NOTA BENE: QUESTA VOCE DI SPESA POTRÀ ESSERE NOTEVOLMENTE RIDOTTA IMPUGNANDO CON UN UNICO RICORSO PIÙ MULTE (AD ESEMPIO LA PROPRIA E QUELLE DI ALTRI FAMILIARI/AMICI/CONOSCENTI) POICHÉ IN TAL MODO LE SPESE, CHE RESTANO LE STESSE, POTRANNO ESSERE SUDDIVISE TRA TUTTI I RICORRENTI.
SALVO IL CASO DI RICORSI CUMULATIVI, DALLE VOCI DI SPESA SOPRA ELENCATE È FACILE DEDURRE CHE, PER CHI RISIEDE FUORI ROMA, AVRÀ SENSO IMPUGNARE IL VERBALE SOLTANTO PER UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO PERCHÉ PURTROPPO LA SPESA CHE SI DOVRÀ AFFRONTARE PER IMPUGNARE LA MULTA SARÀ NECESSARIAMENTE SUPERIORE ALL’IMPORTO DELLA MULTA STESSA.
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SPIEGHIAMO COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA IRROGAZIONE DELLE MULTE PER GLI OVER 50 NON VACCINATI:
1) Agenzia Entrate notifica un avviso di avvio del procedimento dando termine di 10 giorni per comunicare alla ASL di competenza le ragioni che possano giustificare la omessa vaccinazione.
2) Una volta effettuata la suddetta comunicazione ed avvisata Agenzia Entrate della avvenuta effettuazione della comunicazione all'ASL la ASL deve comunicare entro ulteriori 10 giorni ad Agenzia Entrate se le giustificazioni sono accolte o respinte: nel primo caso il procedimento si chiude, nel secondo si passa al punto 3.
3) Entro 280 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio, Agenzia Entrate notifica una sanzione amministrativa di euro 100 da pagare entro 60 giorni o impugnare entro 30 giorni.
DI SEGUITO LE ISTRUZIONI SU COME DIFENDERSI:
4) La sanzione di € 100 deve essere impugnata entro 30 giorni dinnanzi al Giudice di Pace competente territorialmente in base alla residenza del ricorrente previo versamento del contributo unificato di euro 43,00.
5) Con L'IMPUGNAZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C. dinnanzi al Giudice di Pace si apre un vero e proprio giudizio che si dovrà concludere con l'emissione di una sentenza da parte del Giudice di Pace (durata del procedimento = 1 anno circa).
6) CHI VORRA' FARE RICORSO TRAMITE I NOSTRI LEGALI DOVRA' INVIARE VIA MAIL AD info@sosmulte.com LA SCANSIONE DELLA MULTA (IN TUTTI I SUOI FOGLI) CON SCRITTO NELL'OGGETTO DELLA MAIL "RICHIESTA OPPOSIZIONE MULTA OVER 50": GLI VERRA' FORNITA RISPOSTA ENTRO 48 ORE CON EVENTUALE RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E CON IMPEGNO SCRITTO A NON CHIEDERE ONORARI
7) In caso di rigetto della opposizioneda parte del Giudice di Pace, la sentenza potrà essere impugnata dinnanzi al Tribunale entro sei mesi dal deposito della sentenza.
8) in caso di rigetto da parte del Tribunale della impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace, la sentenza del Tribunale potrà essere impugnata mediante ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
QUESTI I NOSTRI CONTATTI:
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06/8551733
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AGGIORNAMENTO DEL 29/07/2022
CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO AIUTI
(Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91)
SONO STATE MODIFICATE LE NORME RELATIVE ALLA SANZIONE DI € 100,00 PREVISTA PER GLI OVER 50 NON VACCINATI: PER EFFETTO DI TALI MODIFICHE RICEVERA' LA SANZIONE DI € 100,00:
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CHI NON HA INIZIATO IL CICLO VACCINALE ENTRO IL 15 GIUGNO 2022 (NON PIU' IL 1° FEBBRAIO)
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CHI, AVENDO RICEVUTO LA PRIMA DOSE DOPO IL 1° FEBBRAIO 2022, NON HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE ENTRO IL 15 GIUGNO 2022
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CHI, AVENDO CONCLUSO IL CICLO VACCINALE ENTRO IL 15 GIUGNO 2022, NON HA EFFETTUATO LA DOSE "BOOSTER" DOPO LA SCEDENZA DEL GREEN PASS
SEMPRE PER EFFETTO DI TALI MODIFICHE IL TERMINE A DISPOSIZIONE DELLA CRICCA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MINISTERO DELLA SALUTE PER NOTIFICARE LA MULTA E' DI 280 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (NON PIU' 190 GIORNI)
AGGIORNAMENTO DEL 04/07/2022
IL 10 GIUGNO SCORSO E' INIZIATA L'ULTIMA TRANCHE DELLE NOTIFICAZIONI DELLE COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CHE SFOCERANNO NELLA SUCCESSIVA ELEVAZIONE
DELLE MULTE VERE E PROPRIE.
SONO GIA' STATI RAGGIUNTI DALLA SUDDETTA NOTIFICAZIONE 800.000 CITTADINI E CON IL COMPLETAMENTO DELLA TERZA TRANCHE, PREVISTO PER FINE GIUGNO, SARANNO STATI IN 1.200.000 A RICEVERE IL PREAVVISO DI SANZIONE.
CI SONO STATI SEGNALATI NUMEROSISSIMI CASI DI PERSONE RAGGIUNTE DALLA COMUNICAZIONE PRELIMINARE NONOSTANTE ALLA DATA DEL 1° FEBBRAIO 2022 FOSSERO ANCORA COPERTI DAGLI ANTICORPI DA CONTAGIO ED AVESSERO QUINDI IL GREEN PASS RAFFORZATO PERFETTAMENTE VALIDO.
CIO', OLTRE A DIMOSTRARE L'ASSOLUTO PRESSAPPOCHISMO CON IL QUALE IL MINISTERO DELLA SALUTE STA GESTENDO I DATI FORNITIGLI DALLA PIATTAFORMA "TESSERA SANITARA" NONCHE' LA DABBENAGGINE CON LA QUALE DETTI DATI VENGONO UTLILIZZATI A FINI SANZIONATORI, RENDE NECESSARIO AMPLIARE A 4 I CASI NEI QUALI CONSIGLIAMO DI RISPONDERE ALLA "RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONE" CONTENUTA NELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: INVITIAMO ALL'UOPO PROSEGUIRE LA LETTURA DI QUESTA PAGINA
AGGIORNAMENTO DEL 28/04/2022
IL 4 APRILE SCORSO HANNO INIZIATO A NOTIFICARE LE COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CHE SFOCERANNO NELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DELLE MULTE VERE E PROPRIE.
PRECISIAMO SUBITO CHE L'INVITO A GIUSTIFICARE LA OMESSA VACCINAZIONE CONTENUTO NELLE COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (CHE NON SONO LE MULTE MA DEI SEMPLICI PREAVVISI) E', COME DETTO, UN INVITO E QUINDI NON UN OBBLIGO.
SALVI I CASI DI SEGUITO INDICATI AI CAPI NN. 1, 2, 3 E 4, IN TUTTI GLI ALTRI CASI SCONSIGLIAMO DI RISPONDERE ALLA "RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONE" PERCHÉ, VISTO CHE TALE RISPOSTA DOVREBBE AVERE L’OBIETTIVO DI CONVINCERE IL MINISTERO DELLA SALUTE A NON NOTIFICARE LA MULTA DI € 100,00 E CONSIDERATO CHE TALE OBIETTIVO NON POTRA' MAI ESSERE RAGGIUNTO, RISPONDERE SAREBBE SOLTANTO UNA PERDITA DI TEMPO E DENARO.
CASI NEI QUALI RISPONDERE:
1) SI ABBIA CONTRATTO IL VIRUS DOPO IL 01/02/22 ED ENTRO IL 15/06/2022;
2) SI ABBIA RICEVUTO LA PRIMA DOSE DEL VACCINO PFIZER/MODERNA/ASTRAZENECA/JHONSON TRA IL 1 FEBBRAIO 2022 ED IL 15 GIUGNO 2022;
3) SI ABBIA RICEVUTO IL VACCINO NOVAVAX ENTRO IL 15 LUGLIO 2022;
4) ALLA DATA DEL 15 GIUGNO 2022 SI ERA POSSESSO DEL GREEN PASS DA GUARIGIONE O DA VACCINAZIONE IN CORSO DI VALIDITA'
QUINDI FINCHE' NON SI RICEVERA' LA NOTIFICAZIONE DELLA MULTA VERA E PROPRIA NON BISOGNERA' FARE NULLA.
FACCIAMO PRESENTE CHE IL MINISTERO DELLA SALUTE AVRA’ 270 GIORNI DI TEMPO A PARTIRE DAL DECIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUANDO E’ STATA NOTIFICATA LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER NOTIFICARE, TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, LA MULTA DI € 100,00).
QUALORA INVECE SI RIENTRASSE NEI CASI SOPRA INDICATI AI CAPI NN. 1, 2, 2 E 4 CONSIGLIAMO DI RISPONDERE ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEL MODO CHE SEGUE:
1) VIRUS CONTRATTO DOPO IL 1° FEBBRAIO 2022 ED ENTRO IL 15 GIUGNO 2022: INVIARE ALLA ASL TERRITORIALE COPIA DEL CERTIFICATO DA TAMPONE POSITIVO (OPPURE COPIA DEL GREEN PASS DA GUARIGIONE) ACCOMPAGNANDO LA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO (O GREEN PASS) CON LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: “con la presente invio copia della certificazione attestante la positività al virus certificata in data antecedente al 15 giugno 2022 e vi diffido dal procedere con la notificazione della sanzione”.
2A) PRIMA DOSE DI VACCINO PFIZER / MODERNA / ASTRAZENECA / JHONSON RICEVUTA TRA IL 1 FEBBRAIO 2022 ED IL 15 GIUGNO 2022:
INVIARE ALLA ASL TERRITORIALE COPIA DEL CERTIFICATO VACCINALE (OPPURE COPIA DEL GREEN PASS DA VACCINO) ACCOMPAGNANDO LA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO (O GREEN PASS) CON LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: “con la presente invio copia della certificazione attestante la vaccinazione effettuata nella data del ....... Faccio presente che il vaccino è stato da me ricevuto con lieve ritardo rispetto al termine del 15 giugno in quanto mi è stato impossibile ottenere una prenotazione per data antecedente a quella nella quale ho ricevuto la somministrazione del vaccino. In ragione di quanto precede chiedo di essere esentata/o dalla notificazione della sanzione”.
2B) PRIMA DOSE DI VACCINO PFIZER / MODERNA / ASTRAZENECA / JHONSON RICEVUTA DOPO IL 15 GIUGNO 2022 MA PRENOTATA PRIMA DEL 15 GIUGNO 2022:
INVIARE ALLA ASL TERRITORIALE COPIA DELLA PRENOTAZIONE (N.B. SPESSO LA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE PORTA ANCHE LA DATA DELLA PRENOTAZIONE: IN TAL CASO NON SERVE LA COPIA DELLA PRENOTAZIONE) E COPIA DEL CERTIFICATO VACCINALE (OPPURE COPIA DEL GREEN PASS DA VACCINO) ACCOMPAGNANDO LA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO (O GREEN PASS) CON LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: “con la presente invio copia della certificazione attestante la vaccinazione effettuata nella data del ___________.
Faccio presente che il vaccino è stato da me prenotato in data _________ ed il fatto che la prestazione sia stata erogata successivamente alla data del 15.06.2022 non può certo essere addebitato alla scrivente giacchè il Centro Vaccinale, per propri problemi organizzativi, non aveva la disponibilità di date anteriori al ___________.
In ragione di quanto precede Vi diffido dal procedere con l’elevazione della sanzione a mio danno”.
3) VACCINO NOVAVAX RICEVUTO DOPO IL 15 GIUGNO 2022 ED ENTRO IL 15 LUGLIO 2022: INVIARE ALLA ASL TERRITORIALE COPIA DEL CERTIFICATO VACCINALE (OPPURE COPIA DEL GREEN PASS DA VACCINO) ACCOMPAGNANDO LA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO (O GREEN PASS) CON LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: “con la presente invio copia della certificazione attestante la vaccinazione effettuata con vaccino Novavax nella data del ....... Faccio presente che il vaccino è stato da me ricevuto con ritardo rispetto al termine del 15 giugno 2022 in quanto ho atteso che venisse reso disponibile il vaccino Novavax, di gran lunga meno rischioso degli altri a disposizione. In ragione di quanto precede, atteso che il Novavax non era reperibile in data antecedente al 15/06/22, e considerando quindi che ho ricevuto la somministrazione della dose nel primo momento utile, chiedo di essere esentata dalla notificazione della sanzione”.
4) GREEN PASS DA GUARIGIONE O DA VACCINAZIONE VALIDO ALLA DATA DEL 15 GIUGNO 2022: INVIARE ALLA ASL TERRITORIALE COPIA DEL GREEN PASS DA GUARIGIONE O DA VACCINAZIONE ACCOMPAGNANDO LA ALLEGAZIONE DEL GREEN PASS CON LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: “con la presente invio copia del Green Pass da (SCRIVERE "DA GUARIGIONE" OPPURE "DA VACCINAZIONE") in corso di validità alla data del 15.06.2022. Faccio presente che la quantità di anticorpi da virus della quale disponevo alla data del 15.06.2022 rendeva assolutamente sconsigliabile la inoculazione del vaccino (tanto è vero che possedevo Green Pass rafforzato). In ragione di quanto precede vi diffido dal procedere con l'elevazione della sanzione a mio danno".
NOTA BENE: PER RISPONDERE SI DOVRÀ INVIARE UNA RACCOMANDATA A.R. (OPPURE UNA MAIL CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) ALLA ASL TERRITORIALE ED AVVISARE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DEL FATTO CHE SI E' RISPOSTO ALLA ASL ACCEDENDO AL SITO Agenzia delle Entrate-Riscossione - Home (agenziaentrateriscossione.gov.it), ENTRANDO NELLA PROPRIA AREA RISERVATA TRAMITE CODICE SPID O CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA E SEGUENDO LE ISTRUZIONI CHE SI TROVERANNO SUL SITO.
SE NON SI DISPONE NE' DI SPID NE' DI CARTA DI IDENTITA' DIGITALE BISOGNERA' INVIARE UNA MAIL CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO PEC protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
SE NON SI DISPONE NEMMENO DI UNA CASELLA PEC BISOGNA INVIARE UNA RACCOMANDATA A.R. AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ALL'INDIRIZZO DI ROMA, VIA GIUSEPPE GREZAR N. 14 - 00142.
QUESTI I NOSTRI CONTATTI:
info@sosmulte.com
06/8551733
334/3771391
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